UPC CFI no. 649/2024 Act. no. 59315/2024

UPC CFI NO. 649/2024 ACT. NO. 59315/2024 ORDER NO. 59754/2024
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE UNIFIED PATENT COURT DIVISIONE LOCALE DI MILANO
ORDER NO. 59754/2024 depositato il 5 novembre 2024
RICORRENTE
PIRELLI TYRE S.P.A.
con sede in viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milano, Italia rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Orsingher, Davide Graziano e Federica Franchetti,
Milano, via Fratelli Gabba 3
RESISTENTI
1) SICHUAN YUANXING RUBBER CO. LTD.
con sede in Wangye Economic Development Zone, Dayi County, Sichuan, Cina
- CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE, AUTOMOTIVE SUB COUNCIL
con sede in Sanlihe Road, Xicheng District, Beijing, China
BREVETTO OGGETTO DI CAUSA
EP 3519207 (di seguito EP207), intitolato motorcycles tyre
DIVISIONE
Local Division in Milano
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DECIDING JUDGE
Il presente order è deliberato e sottoscritto da Pierluigi Perrotti, in qualità di single judge ai sensi delle rules 1.2(b), 208.2, 345.5 and 351.1(a) RoP.
LINGUA DEL PROCEDIMENTO
Italiano
SINTESI DEI FATTI DI CAUSA
In data 31.10.2024 Pirelli Tyre s.p.a. (di seguito Pirelli) ha depositato un ricorso ex art. 62 UPCA e rules 206 e ss. RoP.
Esponeva di essere titolare del brevetto EP207, intitolato motorcycles tyre , concesso in data 4.11.2020 in seguito a domanda del 11.9.2017, rivendicante la priorità italiana IT102016000097453 del 28.9.2016, avente ad oggetto uno pneumatico in grado di offrire prestazioni stradali di alto livello e, al contempo, elevate performance fuoristrada. Il brevetto aveva efficacia, tra gli altri paesi, in Germania, Italia e Francia.
Lo pneumatico era offerto in vendita con il nome commerciale Scorpion Rally STR ed era uno dei prodotti di punta della gamma Pirelli.
Nel periodo 5 - 10.11.2024 era previsto in Rho Fiera (Milano) lo svolgimento dell'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori 2024 (EICMA), il più importante evento fieristico di settore a livello mondiale.
Aveva appreso di recente che sarebbe stata presente in fiera anche Sichuan Yuanxing Rubber co. ltd. (di seguito Helios), alla quale era stato assegnato lo stand 164 - padiglione n. 10. Il medesimo spazio espositivo era attribuito anche a China Council for the Promotion of International Trade, Automotive sub council (di seguito CCPIT).
Helios aveva pubblicizzato la sua presenza alla fiera EICMA attraverso un annuncio pubblicato sul suo internet in data 8.10.2024. Nel medesimo annuncio era riprodotta l'immagine dello pneumatico identificato con i nomi commerciali HA-51R e HA-51F .
Questi prodotti riproducevano tutte le caratteristiche rivendicate nel claim 1 di EP207.
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Concludeva chiedendo nei confronti di Helios e CCPIT l'adozione inaudita altera parte dei provvedimenti di inibitoria, sequestro e condanna al pagamento di una somma a titolo provvisorio sulle spese.
Considerata l'estrema urgenza della decisione, il procedimento è stato assegnato al presiding judge 'acting as a single judge', in conformità alle previsioni della rule 208.2 RoP.
Il Sub Registry ha compiuto la verifica prevista dalla rule 207.8 RoP e non risulta depositata alcuna protective letter.
Con order n. 59449/2024 del 31.10.2024 la Corte ha comunicato al ricorrente che non intendeva concedere la misura dell'inibitoria inaudita altera parte e lo ha invitato a esercitare la facoltà prevista dalla rule 209.4 RoP con possibilità, in via alternativa, di a) confermare la domanda cautelare limitatamente al sequestro, alla consegna dei beni e alle spese (punti 4 e 5 delle conclusioni rassegnate in ricorso), ovvero b) ritirare integralmente la domanda.
Con nota difensiva depositata il 3.11.2024 Pirelli ha comunicato di confermare la domanda limitatamente al sequestro, alla consegna dei beni e alle spese.
DOMANDE DEL RICORRENTE
In seguito alla comunicazione del 3.11.2024, Pirelli ha chiesto alla Corte:
- -il sequestro e la consegna a un ufficiale giudiziario nominato dalla ricorrente, a spese delle resistenti, dei prodotti contestati e pneumatici - comunque denominati - sia anteriori che posteriori che abbiano le medesime caratteristiche indicate nella narrativa del ricorso, nonché qualunque materiale promozionale, pubblicitario o informativo a essi inerenti, in possesso diretto o indiretto delle resistenti all'Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, al fine di evitare che i medesimi vengano ulteriormente esposti alla suddetta Esposizione, messi sul mercato e commercializzati attraverso i canali distributivi durante l'Esposizione;
- -di autorizzare il ricorrente ad assistere alle operazioni di sequestro e consegna a mezzo dei suoi legali e consulenti tecnici di fiducia;
- -autorizzare la notifica del ricorso unitamente al provvedimento e ai documenti allegati con metodo alternativo (nello specifico, immediatamente nel momento di esecuzione
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della misura con l'osservanza delle norme vigenti in Italia in materia di notificazioni degli atti giudiziari), in base al combinato disposto delle rules 275.1 e 276.1 RoP;
- -con vittoria di spese di lite e accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giurisdizione e competenza
Sussiste la giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti in relazione alla richiesta di Pirelli, poiché la domanda risulta ricompresa tra quelle previste dall'art. 32.1(c) e 62 UPCA.
EP207 è un brevetto europeo e il titolare non ha esercitato il diritto di opt out, ai sensi dell'art. 83.3 UPCA e della rule 5 RoP. Il brevetto è efficace, tra gli altri paesi, anche in Italia, come risulta dal registro dell'EPO.
La Divisione Locale di Milano è competente in base alle previsioni dell'art. 33.1(a) UPCA, in virtù del criterio di collegamento del forum commissi delicti, considerato che, secondo la prospettazione della ricorrente, l'esposizione dei prodotti interferenti avverrà sul territorio italiano, e in particolare in Milano, località Rho Fiera.
Il ricorso è stato presentato dinanzi alla Divisione Locale di Milano, dove Pirelli intende esercitare la successiva azione di merito di accertamento della contraffazione.
2. Rispetto dei requisiti previsti dalla rule 206 RoP
2.1. Contenuto del ricorso
Il ricorso per la concessione di provisional measures depositato da Pirelli contiene:
- (a) tutte le indicazioni di dettaglio previste dalla rule 13.1(a) - (i) RoP;
- (b) l'indicazione delle misure richieste;
- (c) le ragioni in forza delle quali le misure richieste sono necessarie per prevenire la minaccia di una condotta contraffattoria o per impedirne la continuazione;
- (d) i fatti e le prove sui quali la domanda è fondata.
2.2. Concisa descrizione del futuro giudizio di merito
Pirelli intende far valere nei confronti delle controparti un'azione di merito volta ad accertare in via definitiva la contraffazione di EP207 e gli illeciti descritti in ricorso, con la pronuncia di
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tutte le conseguenti misure previste dall'UPCA, in particolare inibitoria con penale per la sua inosservanza, sequestro, risarcimento dei danni subiti e pubblicazione del provvedimento, oltre alla condanna alle spese di lite.
Di conseguenza, sono rispettate le condizioni previste dalla rule 206.1(e) RoP.
3. Diritti del ricorrente basati su un brevetto valido - rule 211.2 RoP
EP207 origina dalla domanda internazionale PCT/IB2017/055466, depositata in data 11.9.2017 da Pirelli e rivendicante la priorità italiana IT102016000097453 del 28.9.2016. Il brevetto è stato concesso in data 4.11.2020 ed è stato convalidato in Italia con deposito della traduzione all'UIBM. Il brevetto è efficace anche in altri paesi, tra i quali Germania e Francia.
EP207 ha ad oggetto pneumatici destinati a essere montati su motoveicoli del segmento big enduro o dual purpose di media / grossa cilindrata. È stato concesso con 14 rivendicazioni, una indipendente e 13 dipendenti.
Il claim 1 rivendica le seguenti caratteristiche:
- a) pneumatico per motoveicoli, comprendente;
- b) una struttura di carcassa radiale
- c) una struttura di cintura applicata in posizione radialmente esterna alla struttura di carcassa;
- d) una fascia battistrada applicata in posizione radialmente esterna alla struttura di cintura;
- e) lo pneumatico presentando un rapporto di curvatura (f/C) maggiore di o uguale a circa 0,25; in cui la fascia battistrada comprende:
f) una pluralità di tasselli tra loro reciprocamente distanziati in modo da definire un disegno battistrada con un rapporto vuoti/pieni minore del 50%, preferibilmente compreso tra circa il 25% e meno del 50%, in cui il rapporto vuoti/pieni è calcolato come 1-Sb/St, in cui Sb è il totale delle superfici di sommità dei tasselli di una determinata porzione del disegno battistrada dello pneumatico e St è la superficie complessiva della determinata porzione di disegno battistrada; g) scanalature trasversali poste in successione lungo lo sviluppo circonferenziale dello pneumatico e ciascuna estendentesi sostanzialmente per l'intera larghezza assiale della fascia battistrada;
h) in cui ciascuna scanalatura trasversale si estende sostanzialmente lungo una direzione assiale;
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i) in cui due scanalature trasversali successive delimitano circonferenzialmente un assieme di tasselli posti in successione per l'intera larghezza assiale della fascia battistrada;
l) scanalature circonferenziali delimitanti i tasselli di un assieme;
m) in cui un rapporto tra una lunghezza circonferenziale (L1) dei tasselli e una larghezza (L2) delle scanalature trasversali è uguale a o maggiore di circa 2.
Le caratteristiche tecniche così rivendicate consentono di superare i problemi delle soluzioni esistenti nell'arte nota, che non offrivano prestazioni soddisfacenti né in ambito stradale né fuoristrada. Gli insegnamenti del brevetto consentono di realizzare uno pneumatico in grado di offrire ottime prestazioni stradali (a livello di stabilità alle alte velocità, tenuta all'asciutto e sul bagnato e maneggevolezza) e, al contempo, elevate performance fuoristrada (in termini di aderenza al suolo, trazione e controllabilità).
Pirelli ha provato di essere l'unico titolare del brevetto EP207 (v. doc. 1).
In relazione alla validità del brevetto, è opportuno premettere che in base alla rule 206.4 RoP, il titolare è tenuto a rendere nota qualunque circostanza fattuale che può assumere rilevanza ai fini della decisione della Corte di emettere un order inaudita altera parte , con obbligo di comunicare - in particolare - la pendenza e l'esito di qualunque procedimento riferito al brevetto azionato.
Pirelli ha dato atto che non sono state presentate opposizioni dinanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti e che non sono state proposte azioni di nullità dinanzi alle Corti nazionali.
Allo stato attuale degli atti, il brevetto è assistito da una presunzione di validità e la Corte non ha elementi per dubitare della validità di EP207.
4. Suspected infringement - rule 211.1(b) e 211.2 RoP
L'art. 62.3 UPCA e la rule 211.1(b) RoP prevedono che il Tribunale può disporre il sequestro dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
Le norme in esame richiedono pertanto la dimostrazione di un mero sospetto della contraffazione.
La ricorrente lamenta la contraffazione letterale degli insegnamenti brevettuali da parte di due specifici modelli di pneumatico offerti in vendita da Helios:
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- il modello HA-51R (al link en.heliostire.com/product_detail/18.html, v. doc. 11); 2) il modello HA-51F (al link en.heliostire.com/product_detail/19.html, v. doc. 12).
Pirelli ha allegato un parere di parte (v. doc. 13) che contiene una dettagliata tabella di raffronto - riprodotta anche in ricorso - tra gli insegnamenti brevettuali, i disegni del brevetto (cfr. figure 2, 4 e 5 di EP207) e le riproduzioni fotografiche dei modelli contestati (v. pagine 9 e ss. del ricorso; pag. 8 e ss. del doc. 13).
Helios ha pubblicizzato la sua partecipazione alla fiera EICMA con un apposito annuncio sul suo sito internet. L'immagine promozionale pubblicata sul sito ritrae, tra gli altri, anche lo pneumatico modello HA-51R / HA-51F (v. doc. 8). L'effettiva partecipazione all'evento fieristico è comprovata anche dall'assegnazione a Helios e CCPIT dello stand 164 - padiglione 10 (v. doc. 7).
Alla luce di tali riscontri, la Corte ritiene fondato il sospetto dell'imminente contraffazione lamentato da Pirelli, anche ai sensi della rule 211.2 RoP.
È evidente che il rischio di ingresso o di circolazione dei prodotti contraffattori nei circuiti commerciali è correlato alla loro presentazione in fiera, come espressamente annunciata da Helios. La finalità tipica di questo tipo di eventi espositivi è proprio quello di promuovere le vendite presso gli operatori, tra i cui quali sono certamente compresi anche buyers interessati alla loro successiva collocazione nei mercati italiano, francese e tedesco, ovvero nei territori di Stati Contraenti UPC nei quali il brevetto azionato da Pirelli è valido ed efficace.
5. Pluralità di resistenti
Allo stato attuale degli atti non è del tutto chiaro se e a quale titolo CCPIT possa ritenersi effettivamente coinvolto nella condotta contraffattoria di Helios. La comprovata condivisione dello spazio espositivo (v. ancora doc. 7) rende comunque opportuno disporre che il provvedimento - e la sua successiva esecuzione - sia esteso anche a tale soggetto, anche in una prospettiva di maggiore tutela dei suoi diritti.
6. Urgency
Pirelli ha avuto solo di recente conoscenza certa della presentazione dei prodotti contraffattori da parte di Helios alla fiera EICMA, in seguito alla pubblicazione in data 8.10.2024 sul sito
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internet della resistente di un apposito annuncio (v. ancora doc. 8). L'iniziativa di Pirelli è pertanto del tutto tempestiva, anche ai sensi della rule 211.4 RoP.
In conformità alle previsioni degli artt. 60.5 e 62.5 UPCA nonchè delle rules 212.1 e 197 RoP, la Corte può ordinare provisional measures inaudita altera parte 'in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the applicant'.
Tale eventualità ricorre nel caso di specie.
Helios intende esporre i prodotti sospettati di contraffazione alla fiera EICMA che si svolgerà a Rho Fiera (Milano) dal 5 al 10.11.2024.
La fiera EICMA è una delle più importanti del settore motociclistico, a livello mondiale (v. doc. 3). Gli pneumatici modello HA-51R e HA-51F di Helios sono interamente sostitutivi rispetto ai prodotti Scorpions Rally STR di Pirelli. Vi è pertanto il rischio concreto per il ricorrente di perdere quote di mercato significative, in stretta correlazione con l'attività promozionale svolta in occasione dell'evento fieristico.
È inoltre evidente che il tempo occorrente per disporre la convocazione dei resistenti pregiudicherebbe ogni possibilità di esecuzione del provvedimento, vanificando in concreto la tutela dei diritti del titolare del brevetto.
La mancata convocazione dei resistenti è pertanto motivata dalla estrema rapidità con la quale la misura deve essere concessa ed eseguita, tenuto anche conto della circostanza che entrambi i resistenti hanno sede in Cina, con impossibilità di garantire la tempestiva instaurazione del contraddittorio, fatte comunque salve le facoltà delle resistenti di proporre review e/o appello, come di seguito meglio specificato.
7. Bilanciamento degli interessi
La rule 211.3 RoP stabilisce che 'In taking its decision the Court shall in the exercise of its discretion weigh up the interests of the parties and, in particular, take into account the potential harm for either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction'.
Nel caso in esame, considerata la presunzione di validità del brevetto azionato in causa e il fondato sospetto di contraffazione della privativa - prospettata come letterale - la misura del sequestro dei prodotti contraffattori, da eseguirsi presso la fiera EICMA, appare una misura
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adeguata e in grado di realizzare un ragionevole contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.
La fiera EICMA è infatti una delle più importanti del settore motociclistico, a livello mondiale. Gli pneumatici modello HA-51R e HA-51F di Helios sono interamente sostitutivi rispetto ai corrispondenti prodotti Scorpions Rally STR di Pirelli e vi è pertanto il rischio concreto per il ricorrente di perdere quote di mercato significative. Per contro, Helios e CCPIT non vedranno interamente pregiudicata la loro partecipazione alla fiera, conservando la possibilità di svolgere attività di offerta in vendita e promozione con riferimento a tutti gli altri prodotti della loro gamma di pneumatici, che potranno continuare a essere pubblicizzati nel corso del medesimo evento espositivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'interesse di Pirelli a ottenere il sequestro appare preponderante rispetto a quello delle resistenti di non vedere ostacolata la loro partecipazione attiva alla fiera, considerata la limitata incidenza della misura del sequestro rispetto a tale ultima aspettativa.
8. Pagamento delle court fees
In data 31.10.2024 Pirelli ha comunicato al Sub-Registry di avere effettuato il pagamento della court fees dovute per il presente procedimento, allegando la contabile bancaria comprovante l'avvenuto versamento.
In questo momento non è però ancora possibile verificare il buon fine dell'operazione bancaria. Pertanto, allo stato attuale degli atti, è possibile dare atto dell'avvenuto pagamento soltanto sulla base della dichiarazione resa da Pirelli, sotto la sua diretta responsabilità.
9. Modalità di esecuzione
La misura sarà eseguita a cura dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di legge italiane in tema di esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
L'estrema urgenza e il tempo limitato a disposizione per la notifica impongono di disporre che la notificazione sia eseguita con un metodo alternativo rispetto a quello ordinario, in conformità alle previsioni delle rule 275.1 e 276.1 RoP, così come richiesto da Pirelli nella propria application.
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Il ricorso e il presente provvedimento saranno pertanto notificati a iniziativa del ricorrente, con l'assistenza e a cura dell'ufficiale giudiziario, presso la sede ove è in corso di svolgimento la fiera EICMA, in Rho Fiera (Milano), immediatamente al momento dell'esecuzione della misura.
L'esecuzione dovrà avvenire con modalità tali da assicurare il minore disagio possibile al normale svolgimento dell'esposizione, in particolare presso lo stand delle parti resistenti.
I beni consegnati all'esito dell'attuazione del sequestro dovranno essere affidati a un custode, da individuarsi a cura del ricorrente, secondo le previsioni della legge italiana in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari. Il nominativo del custode designato e il luogo della custodia dovranno essere comunicati entro 5 giorni dall'esecuzione della presente misura.
Parte ricorrente è autorizzata a partecipare alle operazioni di sequestro con i suoi representatives ed esperti tecnici, al fine precipuo di consentire l'identificazione dei prodotti rilevanti che dovranno essere consegnati all'ufficiale giudiziario.
10. Termine per l'inizio del giudizio di merito
In conformità all previsioni della rule 213.1 RoP, la misura sarà revocata o comunque cesserà di avere effetto, su richiesta dei resistenti, se il ricorrente non inizierà il giudizio di merito davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, con decorrenza del predetto termine dalla data dell'avvenuta notificazione ai resistenti del presente provvedimento.
11. Security
Ai sensi della rule 211.5 RoP, la Corte ritiene che sussistano special circumstances per non subordinare l'esecutività del provvedimento al pagamento di una cauzione da parte del ricorrente.
La fiera EICMA si svolgerà dal 5 al 10.11.2024, con termini estremamente ristretti per l'esecuzione del presente provvedimento. L'imposizione di una security implicherebbe pertanto il rischio di un'oggettiva e irreparabile compromissione della possibilità di dare effettiva attuazione al presente provvedimento.
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Parte ricorrente è comunque nota per essere una delle aziende leader, a livello mondiale, nel settore della produzione e della vendita di pneumatici. Pirelli dovrebbe pertanto essere in grado di risarcire i resistenti per qualsiasi eventuale danno causato dall'esecuzione della misura. Il provvedimento è quindi immediatamente esecutivo.
12. Review
Le parti resistenti possono richiedere la review del presente order nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data di esecuzione della misura, in conformità alle previsioni delle rules 212.3, 197.3 e 197.4 RoP.
13. Appeal
Le parti possono proporre appello nel termine di quindici giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, in conformità alle previsioni dell'art. 73.2(a) UPCA e delle rules 220.1(c) e 224.2(b) RoP.
ORDER
La Corte autorizza il sequestro richiesto da parte ricorrente, che dovrà essere eseguito nei confronti di Sichuan Yuanxing Rubber Co. ltd. e di China Council for the Promotion of International Trade, Automotive Sub-council presso la fiera EICMA Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori che si svolge in località Rho Fiera (MI) - Italia, dal 5 al 10.11.2024 e, per l'effetto:
-
- ordina alle parti resistenti di consegnare all'ufficiale giudiziario incaricato (i) tutti gli pneumatici recanti la denominazione commerciale HA-51R e HA-51F , o comunque denominati, sia anteriori che posteriori, in quanto aventi le caratteristiche indicate nella rivendicazione 1 di EP3519207;
- (ii) tutto il materiale promozionale, pubblicitario o informativo riferito ai predetti pneumatici;
con la successiva nomina di un custode da effettuarsi in conformità alle disposizioni della legge nazionale italiana in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari; il
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nominativo del custode designato e il luogo della custodia dovranno essere comunicati entro 5 giorni dall'esecuzione della presente misura;
- -dispone che il presente provvedimento, unitamente a una copia del ricorso e dei documenti ad esso allegati nonché della letter of service e delle instructions for access to the proceedings by the CMS , dovrà essere notificato a cura del ricorrente, con l'assistenza dell'ufficiale giudiziario, presso lo stand espositivo assegnato ai resistenti nell'ambito della EICMA Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori che si svolgerà in località Rho Fiera (MI) - Italia, dal 5 al 10.11.2024, immediatamente al momento dell'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della legge nazionale italiana in tema di notificazione degli atti giudiziari;
- -dispone che nel caso in cui i resistenti non ottemperino spontaneamente al comando cautelare, l'ufficiale giudiziario è autorizzato, ove ritenuto necessario, a richiedere l'assistenza della forza pubblica, in conformità alle disposizioni della legge nazionale italiana in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari
- -autorizza il ricorrente ad assistere alle operazioni di sequestro e consegna a mezzo dei suoi representatives e consulenti tecnici di fiducia;
- -dà atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- -dà atto che il sequestro sarà revocato o comunque diventerà inefficace, a richiesta delle parti resistenti, se il ricorrente non inizierà il giudizio di merito davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, con decorrenza del predetto termine dalla data dell'avvenuta notificazione ai resistenti del presente provvedimento.
Ogni decisione sulle spese di lite è rimessa al successivo giudizio di merito.
Le parti resistenti possono richiedere la review del presente order nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data di esecuzione della misura, in conformità alle previsioni delle rules 212.3 e 197.3 e 197.4 RoP.
Le parti possono proporre appello nel termine di quindici giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, in conformità alle previsioni dell'art. 73.2(a) UPCA e delle rules 220.1 (c) e 224.2 (b) RoP.
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Pierluigi Perrotti single judge
Pierluigi Perrotti Firmato digitalmente da Pierluigi Perrotti Data: 2024.11.05 10:38:56 +01'00'
clerk

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